Si rende noto che sono in corso le
operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che
compiranno il 17° anno di età nel corso dell’anno, secondo il seguente
calendario:
a)
nel mese di
gennaio, il Sindaco curerà l’iscrizione nella lista di leva dei giovani che
siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n.
237/1964;
b)
il 1° febbraio
verrà pubblicato per 15 giorni l’elenco degli iscritti;
c)
nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove
iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie per l’invio definitivo
al competente organo militare entro il 10 aprile.
I giovani interessati
hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati
omessi; i loro genitori o tutori hanno l’obbligo di curare che l’iscrizione
avvenga regolarmente.
Ogni ulteriore
notizia in merito potrà essere ottenuta presso l’Ufficio Leva Comunale.
Art. 35 – D.P.R. 237/1964
Domicilio legale: Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
1)
i giovani dei
quali il padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante
che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati,
emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo
servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel Comune;
2)
i giovani
ammogliati, il cui padre, o in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio
nel Comune, salvo che giustifichino di
aver legale domicilio in altro Comune;
3)
i giovani
ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o, in mancanza di questo,
la madre, abbia altrove domicilio;
4)
i giovani
nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e
tutore;
5)
i giovani nati
o residenti nel Comune che , non trovandosi compresi in alcuno dei casi
precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
6)
i giovani
stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune.
Agli effetti dell’iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio
legale del giovane nato e dimorante all’estero il Comune dove egli o la sua
famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero,
quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso
giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.