IL SINDACO
Visto il DPGR Piemonte n. 34
del 21 marzo 2020 che stabilisce che l’accesso agli esercizi commerciali è
limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di
assistenza ad altre persone;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo
2020 e specificatamente la previsione normativa contenuta all’art. 1, comma 1,
lett. b) che recita: “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi
o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un comune diverso
rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, …”;
Rilevato che sul territorio comunale non risultano aperti negozi di
vicinato per l’approvvigionamento di beni alimentari essenziali o di prima
necessità, farmacie, parafarmacie, distributori di carburante;
Visto che nulla prevedendo il dpcm soprarichiamato in merito a tale
evenienze;
Che per i poteri concessi al Sindaco dall’art. 50 COMMA 5 del dec. leg.vo 267/2000;
AUTORIZZA
I cittadini del
Comune di Pramollo, solo ed esclusivamente per acquisto beni e prodotti
alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1 al dpcm 11 marzo
2020, a spostarsi NEL COMUNE PIÙ VICINO presso il quale tali esercizi sono aperti,
tale autorizzazione rientra fra le motivazione delle urgenti necessità:
lo spostamento è consentito solo UNA VOLTA A
SETTIMANA ED A UN SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE, salvo comprovati motivi
di assistenza che richiedano l’accompagnamento di altra persona