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- Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;
- Le suddette certificazioni hanno validità di 6 mesi - trascorso tale termine possono essere comunque esibite ad uffici pubblici qualora l'interessato dichiari in calce al documento che lo stesso non ha subito variazioni.
- La legge n. 183/2011, art. 15, comma 1 stabilisce che “le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. “ Di conseguenza gli uffici comunali non potranno rilasciare certificazioni nel caso in cui queste debbano essere consegnate ad altri enti pubblici o a gestori di pubblici servizi. In tal caso i cittadini utilizzeranno l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Si ricorda che le certificazioni anagrafiche scontano l’imposta di bollo (attualmente di euro 16,00) a meno che siano rilasciate per un numero limitato di casi per i quali è prevista l’esenzione dell’imposta di bollo.
Le certificazioni di stato civile (certificazioni di nascita, matrimonio e morte) sono rilasciate in carta libera ai sensi dell'art. 7 comma 5 Legge 29/12/1990 n. 405.