I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili Stampa
Lunedì 23 Novembre 2009 12:40

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -I.C.I.- PER L'ANNO 2010.

È l'Imposta Comunale sugli Immobili: deve essere pagata da chiunque possieda un immobile o un terreno edificabile in Pramollo. Sono esclusi i terreni agricoli in quanto tutto il territorio del Comune è classificato montano.

PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEL CITTADINO

COME

COMPOSIZIONE IMPOSTA DOVUTA = VALORE IMPONIBILE x ALIQUOTA - DETRAZIONI PREVISTE

  • VALORE IMPONIBILE:
    • IMMOBILI:
      • rendita catastale o presunta (aumentata del 5% )
        × 100 (categoria A-B-C)
        o × 50 (categoria A10-D)
        o × 34 (categoria C1)
    • TERRENI:
      • reddito dominicale (aumentato del 25%) x 75
    • AREE EDIFICABILI:
  • ALIQUOTE:
    • - aliquota relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali: 6‰
      - aliquota relativa alle aree fabbricabili: 6‰
      - aliquota ordinaria: 7‰
    • ABITAZIONE PRINCIPALE:ESENTE
      (escluso categorie A/1 - A/8 e A/9)
      Determinazione aliquote e detrazione relative all'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2007 CONFERMATE ANCHE PER L'ANNO 2010
      I seguenti fabbricati sono assimilabili alla fattispecie di "Abitazione principale" (ai soli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta):

      a) l'unità immobiliare (l'abitazione e sue pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che aquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
      b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, come abitazione principale, dai familiari del soggetto passivo d'imposta;
      c) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto residente, alle condizioni indicate nel comma 1 (del presente regolamento);
      d) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado di parentela e a condizione che non sussistano situazioni totali o parziali di sub-affitto e sempreché il familiare utilizzi l'immobile come abitazione principale sua e dei suoi familiari ed abbia ivi stabilito la propria residenza.

  • DETRAZIONI:
    • per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo:
      € 103.29

VERSAMENTI:
L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Non sono ammessi versamenti per conto di altri contitolari.

PAGAMENTO: Anno 2010
Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 88738737
intestazione 1° riga EQUITALIA NOMOS SPA -
intestazione 2° riga PRAMOLLO-TO-ICI.
I bollettini si possono trovare presso gli uffici comunali, presso l'ufficio postale del Comune di San Germano Chisone e presso la sede dell'Equitalia Nomos Spa (ex Uniriscossioni) di Pinerolo, Via Bogliette n. 3/c.

DOVE

Il pagamento dell'imposta è gestito dall'Equitalia Nomos Spa secondo le modalità indicate alla voce "pagamento".

QUANDO

  • PAGAMENTO
    • 1^ RATA: entro il 16 giugno si deve versare il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, oppure il totale dell'imposta annuale.
    • 2^ RATA: entro il 16 dicembre il saldo pari al 50% dell'imposta annuale con eventuale conguaglio sulla 1^ rata versata. 
  • DICHIARAZIONE

    Quello in cui sono intervenute variazioni, utilizzando i modelli ministeriali, in distribuzione presso gli uffici comunali, oppure nel sito internet del MINISTERO DELLE FINANZE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI:
    - con consegna diretta all'ufficio Tributi di Pramollo
    - con spedizione mezzo posta al comune di Pramollo (cap. 10065) con raccomandata recante la dicitura "DICHIARAZIONE I.C.I."

    A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. L’obbligo di presentazione della dichiarazione, quindi, non sussiste più nei casi di compravendita degli immobili, mentre rimane in vigore in altre casistiche, quali la dichiarazione di inagibilità / inabitabilità di un immobile, per le variazioni che attengono alle aree fabbricabili, alla perdita o acquisto del requisito di ruralità, alla perdita o acquisto del diritto di esclusione o esenzione da ICI, per i fabbricati di categoria D e nei casi in cui l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione, ovvero di variazione per modifica strutturale, oppure per cambio di destinaione d’uso (DOC-FA). Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni del modello di dichiarazione ICI, oppure si consiglia di rivolgersi direttamente gli uffici comunali.

MODULI SCARICABILI

Aliquote ICI anno 2007 - CONFERMATE ANCHE PER L'ANNO 2010 formato Word
Regolamento comunale ICI formato Word
Archivio aliquote ICI formato Excel
Valore aree fabbricabili formato PDF

Per informazioni è possibile inviare un'e-mail.

 

Ultimo aggiornamento Mercoledì 19 Maggio 2010 18:47